giovedì, 19 gennaio 2012
L'on. Froner in qualità di relatore propone alla X Commissione Attività Produttive, Commercio, Turismo di esprimere parere favorevole in particolare per quanto riguarda il contenuto degli articoli di propria competenza. Allo stesso tempo pero' solleva il problema di dotare di fondi adeguati il corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e pone la condizione di prorogare oltre il 31 dicembre 2012 il servizio di super-interrompibilità individuato nell'articolo 1 del decreto-legge n. 3 del 25 gennaio 2010 contenente «Misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori», in considerazione del permanere delle condizioni precarie di collegamento di trasmissione elettrica. Il parere viene votato all'unanimità.
DL 216/2011: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
C. 4865 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite I e V).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.
Laura FRONER (PD), relatore, illustra il contenuto del provvedimento in titolo, richiamando in particolare gli aspetti di competenza della X Commissione.
L'articolo 12 dispone la proroga di un anno (fino al 31 dicembre 2012) del termine entro cui la regione Sardegna dovrà assegnare, mediante procedure di gara, la concessione integrata per la gestione della miniera di carbone del Sulcis e la produzione di energia elettrica con cattura e stoccaggio dell'anidride carbonica prodotta. Secondo la relazione illustrativa la disposizione, che prevede la proroga del termine della gara per la concessione integrata del progetto Sulcis, si rende necessaria per garantire il tempo indispensabile per la conclusione dell'esame, da parte della Commissione europea, della compatibilità comunitaria dell'aiuto di Stato implicito in questo progetto di trasformazione. Tale esame di compatibilità è attualmente in corso e rappresenta l'elemento giustificativo della fattibilità del progetto, sul quale si decideranno le adesioni alla gara stessa.
L'articolo 15, ai commi 7 e 8, interviene in materia della prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere. In particolare, il comma 7 dispone una proroga al 31 dicembre 2012 del termine fissato per completare gli adempimenti relativi alla messa a norma delle strutture ricettive con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del DM 9 aprile 1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi e siano ammesse, a domanda, al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Il comma 8 disciplina le sanzioni da applicarsi nei casi di omessa presentazione dell'istanza, mancata ammissione al piano straordinario, mancato completamento dell'adeguamento antincendio alla data del 31 dicembre 2012. In questi casi si applicano le sanzioni di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1o agosto 2011, n. 151, ovvero provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti.
L'articolo 18 dispone che il Collegio dei revisori dei conti già operante in seno al soppresso Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) continui ad esercitare le sue funzioni anche presso l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), istituita nel 2009 in luogo del preesistente ente. Tale proroga di funzioni è prevista fino alla nomina del nuovo organo di controllo che sarà istituito specificamente per la nuova Agenzia. La disposizione è finalizzata a garantire il controllo sull'ordinaria amministrazione e sullo svolgimento delle attività istituzionali dell'Agenzia nella attuale fase di transizione e fino al pieno avvio del funzionamento nel nuovo assetto.
L'articolo 22, recante interventi a favore delle imprese, prevede la possibilità di prorogare le convenzioni con il Mediocredito centrale per la gestione operativa del Fondo centrale di garanzia per la copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di credito a medio termine, al fine di garantire continuità agli interventi a sostegno delle imprese. L'articolo in esame, pertanto, è finalizzato a prorogare, per motivi di pubblico interesse, le convenzioni per la gestione di detti fondi agevolativi oltre la scadenza del 31 dicembre 2011, solo fino alla piena operatività delle norme attuative recate dall'articolo 5, comma 5-sexies della legge n. 225 del 1992 (istituzione del Servizio nazionale di protezione civile), in modo da garantire la necessaria prosecuzione della gestione tecnico-operativa delle agevolazioni in essere a favore di imprese danneggiate da calamità.
L'articolo 27 interviene in materia di trasporto pubblico locale e di spese per investimenti delle regioni. In particolare, il comma 1 dispone che il Governo, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, definisca gli obiettivi di efficientamento e razionalizzazione del trasporto pubblico locale e provveda alla ripartizione del Fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale. Il comma 2 reca una novella all'articolo 8 della legge di stabilità per il 2012 (n. 183 del 2011) al fine di precisare i limiti di indebitamento delle regioni e delle province autonome per le spese di investimento che si applicano fino al 31 dicembre 2011, con riferimento specifico agli impegni di spesa assunti alla data del 14 novembre 2011.
Sottolinea infine che, ai fini della formulazione del parere di competenza, dovranno essere altresì esaminate, nel prosieguo, le modificazioni che le Commissioni I e V potranno apportare al decreto-legge nel corso del suo esame in sede referente.
DL 216/2011: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
C. 4865 Governo.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La X Commissione attività produttive, commercio e turismo,
esaminato il testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative (C. 4865 Governo);
rilevata la criticità esistente nell'esercizio del servizio universale del soccorso alpino e speleologico, dovuta agli aumenti dei costi assicurativi dei 7.500 volontari, ed invitando quindi le Commissioni competenti a provvedere alla proroga della disposizione di cui all'articolo 5-bis, comma 4, del decreto-legge n. 195 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2010;
delibera di esprimere
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione:
provvedano le Commissioni di merito a prorogare oltre il 31 dicembre 2012 il servizio di super-interrompibilità individuato nell'articolo 1 del decreto-legge n. 3 del 25 gennaio 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 41 del 22 marzo 2010 recante «Misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori», in considerazione del permanere delle condizioni precarie di collegamento di trasmissione elettrica.
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