lunedì, 23 gennaio 2012
"Con l'approvazione degli emendamenti al Dl ‘milleproroghe' sono stati fatti importanti passi avanti sul tema delle pensioni, in linea con le modifiche unitariamente proposte dalla commissione Lavoro della Camera."
"In particolare, si è risolto il problema di quei lavoratori che, attraverso accordi individuali o collettivi stipulati prima del 6 dicembre scorso, si sono licenziati e non avrebbero avuto la pensione a causa della recente riforma. Questi lavoratori manterranno le vecchie regole previdenziali, se matureranno i requisiti pensionistici entro i due anni successivi al 6 dicembre del 2011. Inoltre, sono state cancellate le penalizzazioni all'assegno pensionistico per quei lavoratori che accedono alla pensione con 41 o 42 anni di contributi: in questo caso, per fruire di questo miglioramento, verrà calcolata la prestazione effettiva, comprese la cassa integrazione ordinaria, la malattia, l'infortunio, la maternità obbligatoria e il servizio di leva. Dopo questi primi risultati, che hanno cominciato a risolvere e a correggere alcune iniquità derivate della riforma, la battaglia del Partito democratico continuerà".
Lo afferma Cesare Damiano, capogruppo Pd nella commissione lavoro della Camera dopo le modifiche al Dl ‘milleproroghe' che lunedì sarà in aula.
Qui di seguito gli emendamenti al Milleproroghe sottoscritti anche dall'On. Froner (6.55) presentati in Commissione la scorsa settimana. I relatori li hanno in parte fatti propri e riformulati.
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE DAI RELATORI E RELATIVI SUB EMENDAMENTI ART. 1.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. L'articolo 16, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non si applica alle procedure già definite ai sensi dell'articolo 45, comma 12, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, in data precedente all'entrata in vigore del medesimo comma 8.
1. 48. I Relatori.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Le disposizioni dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, si applicano al personale educativo e scolastico degli enti locali a decorrere dall'anno 2013.
1. 49. I Relatori.
ART. 6. Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 24, comma 14, alinea, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «entro il 31 dicembre 2011», sono inserite le seguenti: «ovvero, per il personale del comparto scuola, in coerenza con il calendario scolastico, entro il 31 agosto 2012». Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: in materia di lavoro aggiungere le seguenti: e di previdenza.
6. 53. I Relatori.
All'articolo 6, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis. Sino al 31 maggio 2012, in parziale deroga all'articolo 29, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le Regioni non assoggettate a piano di rientro possono procedere al ripiano del disavanzo sanitario maturato al 31 dicembre 2011 anche con la vendita di immobili.».
6. 54. I Relatori.
All'emendamento 6.55 dei Relatori, comma 2-bis, dopo le parole: legge 22 dicembre 2011, n. 214, aggiungere le seguenti: da adottarsi, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari,
0. 6. 55. 2.Damiano, Gnecchi, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru, Froner, Lovelli, Motta, Pizzetti.
All'emendamento 6.55 dei Relatori, comma 2-bis, sostituire le parole: individuali, in data antecedente a quella di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, a condizione che ricorrano i seguenti elementi: la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi ed oggettivi con le seguenti: individuali stipulati in data antecedente a quella di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, a condizione che ricorrano i seguenti elementi: la data di effettiva cessazione del rapporto di lavoro, entro il 31 dicembre 2011, prevista dai predetti accordi individuali, risulti da elementi certi ed oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie agli Ispettorati del lavoro o altri equipollenti.
Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole. 24 mesi con le seguenti: 36 mesi.
0. 6. 55. 1. Marinello, Baretta.
All'emendamento 6.55 dei Relatori, comma 2-ter, sostituire il secondo periodo con il seguente: All'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'ultimo periodo è soppresso.
0. 6. 55. 3. Fedriga.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Il termine per l'emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 24, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è differito al 30 giugno 2012 e, nel limite delle risorse e con le procedure previste dal medesimo comma 15, sono inclusi, oltre ai lavoratori di cui al comma 14, anche i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto, in base ad accordi individuali, in data antecedente a quella di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, a condizione che ricorrano i seguenti elementi: la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi ed oggettivi, indicati nel medesimo decreto ministeriale; il lavoratore, alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, risulti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato il conseguimento del trattamento medesimo entro un periodo non superiore a 24 mesi.
2-ter. All'articolo 24, comma 14, lettera c), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «di almeno 59 anni di età» sono sostituite dalle seguenti: «di almeno 60 anni di età». Le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 10, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, in materia di riduzione percentuale, non trovano applicazione qualora l'anzianità contributiva ivi prevista derivi da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità e per l'assolvimento degli obblighi di leva.
6. 55. I Relatori.
Febbraio 2012 | ||||||
| D | L | M | M | G | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | |||
Marzo 2012 | ||||||
| D | L | M | M | G | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |