giovedì, 12 gennaio 2012

Approvata la proposta di legge in materia di misure per il contrasto ai fenomeni di criminalità informatica

Il testo approvato e la dichiarazione di voto del Pd. Il provvedimento, nato dall’iniziativa di alcuni senatori del nostro gruppo e approvato dal Senato, rappresenta un necessario adeguamento del sistema giuridico, anche in sede penale e processualpenalistica, che è stato avviato in sede internazionale europea ed introdotto in conseguenza dell’evoluzione tecnologica e dell’uso sempre più diffuso delle tecnologie informatiche a fini criminosi.

PROPOSTA DI LEGGE APPROVATA DALLA 2a COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA il 2 marzo 2011 (v. stampato Senato n. 2271)d'iniziativa dei senatoriCASSON, BIANCO, D'AMBROSIO, CHIURAZZI, DE SENA, GALPERTI, GARRAFFA, INCOSTANTE, MARITATI, DELLA MONICA

Norme in materia di misure per il contrasto ai fenomeni di criminalità informatica

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica il 9 marzo 2011

 

PROPOSTA DI LEGGEArt. 1.(Modifiche al codice penale in materia di confisca obbligatoria dei beni informatici o telematici utilizzati per la commissione di reati informatici).

      1. All'articolo 240 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al secondo comma, dopo il numero 1 è inserito il seguente:
      «1-bis. dei beni e degli strumenti informatici o telematici che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione dei reati di cui agli articoli 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies, 640, 640-ter e 640-quinquies»;

          b) il terzo comma è sostituito dal seguente:
      «Le disposizioni della prima parte e dei numeri 1 e 1-bis del capoverso precedente non si applicano se la cosa o il bene o lo strumento informatico o telematico appartiene a persona estranea al reato. La disposizione del numero 1-bis del capoverso precedente si applica anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale». Art. 2.(Destinazione dei beni informatici o telematici sequestrati o confiscati in quanto utilizzati per la commissione di reati informatici).

      1. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo

 28 luglio 1989, n. 271, dopo l'articolo 86 è inserito il seguente:
      «Art. 86-bis. – (Destinazione dei beni informatici o telematici sequestrati o confiscati in quanto utilizzati per la commissione dei reati di cui agli articoli 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies, 640, 640-ter e 640-quinquies del codice penale). – 1. I beni e gli strumenti informatici o telematici oggetto di sequestro che, a seguito di analisi tecnica forense, risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione dei reati di cui agli articoli 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies, 640, 640-ter e 640-quinquies del codice penale sono affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale con facoltà d'uso, salvo che vi ostino esigenze processuali, agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di contrasto ai crimini informatici, ovvero ad altri organi dello Stato per finalità di giustizia.
      2. I beni e gli strumenti di cui al comma 1, ove acquisiti dallo Stato a seguito di procedimento definitivo di confisca, sono assegnati alle amministrazioni che ne facciano richiesta e che ne abbiano avuto l'uso ovvero, ove non vi sia stato un precedente affidamento in custodia giudiziale, agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di contrasto ai crimini informatici ovvero ad altri organi dello Stato per finalità di giustizia». Art. 3.(Destinazione dei beni informatici o telematici confiscati in quanto utilizzati per la commissione dei delitti di cui al libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale).      1. All'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo il comma 9 è inserito il seguente:
      «9-bis. I beni informatici o telematici confiscati in quanto utilizzati per la commissione dei delitti di cui al libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale sono assegnati agli organi di polizia giudiziaria che ne abbiano avuto l'uso ai sensi del comma 9». Art. 4.(Tutela della salute umana ed animale).

      1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai beni e agli strumenti informatici o telematici che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione dei reati di cui agli articoli 473 e 474 del codice penale, anche con riferimento ai medicinali falsi, contraffatti, aventi una composizione qualitativa-quantitativa diversa da quella dichiarata o contenenti sostanze conservate, trasformate e realizzate in difformità dagli standard stabiliti dalla normativa dell'Unione europea e dal decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.

LA DICHIARAZIONE DI VOTO DEL PD

MARIO CAVALLARO. Il provvedimento che oggi licenzierà l’Aula fa capo a quel necessario adeguamento del sistema giuridico, anche in sede penale e processualpenalistica che è stato avviato in sede internazionale europea ed introdotto in conseguenza dell’evoluzione tecnologica e dell’uso sempre più diffuso delle tecnologie informatiche a fini criminosi (purtroppo per la neutralità dei mezzi).

Il lavorio normativo può dirsi concluso ed anzi l’occasione di questo provvedimento, sicuramente opportuno, è anche una sollecitazione ad una migliore e futura attenzione sistematica a questa complessa tematica.

Nel merito, il provvedimento – nato dall’iniziativa di alcuni senatori del nostro gruppo e approvato dal Senato – nell’iter ha sostanzialmente evidenziato – come spesso quando le questioni non sono sensibili ad personam – una convergente positiva volontà di dare questa ulteriore indicazione in sede di applicazione delle norme sulla criminalità informatica, cioè quella che riguarda « beni informatici » o che viene attuata mediante mezzi informatici.

In particolare a) estende la confisca obbligatoria dei beni informatici utilizzati per commettere reati informatici; b) consente, con una tipica misura « di contrappasso » destinata ad una punizione pratica ma anche esemplare, l’utilizzazione – alla polizia o ad altra autorità che ne possa trarre giovamento – dei beni informatici, sia in fase di sequestro (e questa è una misura sicuramente normativa, tanto che si è dovuto prevedere che essi non siano altrimenti necessari in fase processuale) sia e ancor più assicurata in fase di confisca. La confisca è stata prevista opportunamente come obbligatoria anche nei casi di patteggiamento.

L’opera della Commissione ha consentito di dare un’impronta di maggiore generalità ed astrattezza alla norma.

Il gruppo del PD comunica il proprio convinto voto favorevole al provvedimento.

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