giovedì, 22 dicembre 2011

Riassegnazione delle somme derivanti dalle sanzioni amministrative erogate dall'Autoritą garante della concorrenza e del mercato - LA RISPOSTA DEL GOVERNO

5-05226 Froner: Riassegnazione a iniziative in favore dei consumatori delle somme derivanti dalle sanzioni amministrative erogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato. La risposta del governo all'interrogazione e la replica del Pd.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO risponde all'interrogazione in titolo.  

Con l'interrogazione in Commissione n. 5-05526 l'onorevole Froner ed altri pongono quesiti in ordine alla riassegnazione delle somme derivanti dalle sanzioni amministrative erogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
Al riguardo, si fa presente che l'articolo 33, comma 29, della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012), stabilisce che le somme versate entro il 31 ottobre 2011 all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi, tra l'altro, dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore della disposizione medesima, non sono state riassegnate alle pertinenti unità previsionali, sono acquisite definitivamente al bilancio dello Stato per l'importo di euro 70.714.000,00.
Tale disposizione ha, quindi, determinato la non riassegnabilità di una quota rilevante delle risorse affluite in entrata e destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori.
Con riferimento alle risorse riassegnabili, si precisa che le risorse versate all'entrata del bilancio dello Stato sul capitolo 3592, articolo 14, relativo a «Somme derivanti da sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della Concorrenza e del Mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori» affluite al 30 novembre 2011 ammontano complessivamente a euro 134.535.547,9 di cui euro 29.204.965,19 affluite nel periodo settembre-dicembre 2010. Dall'importo complessivo devono essere sottratte le risorse per le quali non si dà corso alla riassegnazione pari a euro 70.714.000,00. Di conseguenza allo stato risultano riassegnabili euro 63.821.547,92.
Pertanto, sulla base di apposita richiesta da parte del Ministero dello sviluppo economico si potrà procedere alla ripartizione delle citate risorse.
Si fa presente, inoltre, che il comma 2, dell'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prevede che «le entrate di cui al comma 1 possono essere riassegnate anche nell'esercizio successivo con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ad un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per essere destinate alle iniziative di cui al medesimo comma 1». Conseguentemente, le risorse affluite nel corso del 2011 potranno essere riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa del Ministero dello sviluppo economico anche nel corso del 2012.

 

Il PD, replicando, si dichiara soddisfatto, pur preannunciando iniziative nei confronti del Ministero dello sviluppo economico, sottolineando inoltre come sarebbe necessario affrontare anche il tema dei depositi e delle polizze «dormienti» con un riordino complessivo della materia.

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