venerdì, 4 novembre 2011
Disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi. C. 1934 Froner, C. 2077 Formisano, C. 3131 Buttiglione e C. 3488 Della Vedova e C. 3917 Quartiani.
1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione e nel rispetto dei principi dell'Unione europea in materia di concorrenza e di libertà di circolazione, disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi.
2. Ai fini della presente legge per professioni non organizzate in ordini o collegi si intendono le attività economiche, anche organizzate, volte alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitate abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, e sulla base dei principi deontologici e delle tecniche proprie dell'attività stessa, che non sono ricomprese nelle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'articolo 2229 del Codice civile, con esclusione delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinate da specifiche normative.
3. L'esercizio della professione è libero e fondato sull'autonomia, sulle competenze e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica.
4. La professione è esercitata in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente. Nell'ipotesi di lavoro dipendente la legge predispone apposite garanzie per assicurare l'autonomia e l'indipendenza di giudizio, nonché l'assenza di conflitti di interessi anche in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale.
1. La legge garantisce la libertà di costituzione di associazioni professionali di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, costituite da coloro che esercitano la professione di cui all'articolo 1 comma 2, al fine di valorizzare le competenze, diffondere il rispetto di regole deontologiche e vigilare sul comportamento degli associati, favorendo la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.
2. Gli statuti e le clausole associative delle associazioni professionali garantiscono la trasparenza delle attività e degli assetti associativi, la dialettica democratica tra gli associati, l'osservanza dei principi deontologici, nonché una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione.
3. Le associazioni professionali garantiscono la formazione permanente, adottano un codice deontologico, vigilano sul comportamento degli associati e definiscono le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni del medesimo codice.
4. Ciascuna associazione promuove forme di garanzia a tutela dell'utente; è tenuta ad attivare uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti.
5. Alle Associazioni è vietata l'adozione e l'uso di denominazioni professionali relative a professioni organizzate in ordini o collegi.
6. Ai professionisti iscritti alle associazioni non è consentito l'esercizio delle attività professionali riservate dalla legge a specifiche categorie di soggetti, salvo il caso in cui dimostrino il possesso dei requisiti previsti dalla legge e l'iscrizione al relativo albo professionale.
1. Le associazioni possono costituire forme aggregative, nella forma di organismi privati composti da almeno dieci associazioni professionali, rispetto alle quali sono soggetti autonomi.
2. Le forme aggregative rappresentano le associazioni aderenti e agiscono in piena indipendenza ed imparzialità. Alle forme aggregative possono partecipare anche le associazioni dei consumatori riconosciute ai sensi del Codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
3. Le forme aggregative hanno funzioni di promozione e qualificazione delle attività professionali che rappresentano, nonché di divulgazione delle informazioni e delle conoscenze ad esse connesse e di rappresentanza delle istanze comuni nelle sedi politiche e istituzionali. Su mandato delle singole associazioni, esse possono controllare l'operato delle medesime associazioni, ai fini della verifica del rispetto e della congruità degli standard professionali e qualitativi dell'esercizio dell'attività e dei codici deontologici definiti dalle stesse associazioni.
1. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il Registro delle associazioni professionali, di seguito denominato «Registro», al quale sono iscritte le associazioni riconosciute secondo la procedura di cui all'articolo 5.
2. Il Registro è pubblico. Il Ministero dello sviluppo economico stabilisce le forme e i modi attraverso cui renderlo diffusamente consultabile.
3. L'iscrizione al Registro costituisce titolo per il coinvolgimento nella definizione delle piattaforme comuni di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.
4. Le forme aggregative di cui all'articolo 3 possono chiedere l'iscrizione al Registro.
5. Il Ministero dello sviluppo economico procede alla cancellazione dal Registro delle associazioni professionali in caso di perdita dei requisiti di cui all'articolo 5, o per gravi violazioni nello svolgimento dei compiti di vigilanza sul rispetto del codice deontologico da parte degli associati e sulla veridicità delle dichiarazioni da essi rese.
1. Al fine dell'iscrizione al Registro, le associazioni professionali devono dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:
a) avvenuta costituzione per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o per scrittura privata registrata presso l'Agenzia delle entrate o da altra idonea documentazione da almeno due anni;
b) adozione di uno statuto che assicuri:
1) la precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce;
2) le garanzie di democraticità per il funzionamento degli organismi deliberativi, per il conferimento delle cariche sociali, per la previsione di situazioni di conflitto di interessi o di incompatibilità;
3) la necessaria trasparenza degli assetti organizzativi;
4) una struttura adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione;
5) la partecipazione all'associazione soltanto da parte di soggetti che hanno conseguito titoli professionali nello svolgimento della rispettiva attività o hanno conseguito una scolarizzazione adeguata rispetto alle attività professionali oggetto dell'associazione;
6) l'assenza di scopo di lucro;
7) l'obbligo degli appartenenti di procedere all'aggiornamento professionale costante e la predisposizione di strumenti idonei ad accertare l'effettivo assolvimento di tale obbligo;
c) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente;
d) adeguata pubblicizzazione dello statuto, dell'elenco degli iscritti, delle delibere relative alle elezioni e all'individuazione dei titolari delle cariche sociali, del codice deontologico, nonché dell'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari;
e) adozione di un codice deontologico che preveda sanzioni graduate in relazione alle violazioni poste in essere e la costituzione di un organo preposto all'adozione dei provvedimenti disciplinari dotato della necessaria autonomia, nonché la garanzia del diritto di difesa nel procedimento disciplinare;
f) presenza dell'associazione in almeno tre regioni, salvo il caso di professioni con radicamento esclusivamente locale;
g) assenza di pronunce nei confronti dei legali rappresentanti dell'associazione e di condanne passate in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima;
h) presenza di una struttura tecnico-scientifica idonea alla formazione permanente degli associati, in forma diretta o indiretta;
i) possesso di un sistema certificato di qualità dell'associazione conforme alla norma UNI EN ISO 9001 per il settore di competenza.
2. La domanda per l'iscrizione al Registro è presentata al Ministro dello sviluppo economico, sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione interessata e corredata di copia autentica dell'atto costitutivo, nonché dell'indicazione di coloro che ne sono soci, amministratori o promotori, e della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al comma 1.
3. Qualora l'associazione richiedente l'iscrizione al Registro sia già inserita nell'elenco tenuto dal Ministero della giustizia in attuazione dell'articolo 26 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, i requisiti di cui alle lettere da a) ad i) del comma 1 del presente articolo si considerano già posseduti.
1. La presente legge promuove l'auto-regolamentazione volontaria e la qualificazione dell'attività dei soggetti che esercitano le attività professionali di cui all'articolo 1. Tali soggetti possono aderire ad una delle associazioni riconosciute ai sensi della presente legge.
La qualificazione della prestazione professionale si basa sulla conformità della medesima a norme tecniche UNI ISO, UNI EN ISO, UNI EN e UNI, di seguito denominate «normativa tecnica UNI», di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 e sulla base delle Linee Guida CEN 14 del 2010.
3. I requisiti, le competenze, le modalità di esercizio dell'attività e le modalità di comunicazione verso l'utente individuate dalla normativa tecnica UNI costituiscono principi e criteri generali che disciplinano l'esercizio auto-regolamentato della singola attività professionale e ne assicurano la qualificazione.
4. Il Ministero dello sviluppo economico comunica alle associazioni professionali iscritte al Registro di cui all'articolo 4 l'avvenuta adozione, da parte dei competenti organismi, di una normativa tecnica UNI relativa all'attività professionale oggetto dell'associazione. Entro tre mesi dalla ricezione di detta comunicazione, le associazioni professionali iscritte al registro ed afferenti alle attività professionali per cui sia stata rilasciata la normativa tecnica UNI sono tenute ad adeguare gli statuti associativi alle disposizioni da questa indicate. Qualora le associazioni non procedano all'adeguamento, il Ministero provvede alla cancellazione dell'associazione dal Registro di cui all'articolo 4.
5. Contro il provvedimento di cancellazione, l'associazione può presentare ricorso al Ministero dello sviluppo economico entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di avvenuta cancellazione dal Registro.
6. Il Ministero dello sviluppo economico, con proprio decreto, può precisare quali specificazioni tecniche o altri requisiti, afferenti ad una attività professionale di cui all'articolo 1 della presente legge, presentino i caratteri di «regola tecnica» la cui osservanza sia obbligatoria di diritto o di fatto ai sensi della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo.
1. Al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali, le associazioni professionali possono adottare il Sistema di attestazione delle professioni associative.
2. Il Sistema di cui al comma 1 prevede il rilascio:
a) dell'attestato di competenza da parte delle singole associazioni professionali;
b) dell'attestato professionale di conformità alla normativa tecnica UNI da parte delle forme aggregative di cui all'articolo 3.
3. Gli attestati di cui al comma precedente non rappresentano requisito necessario per l'esercizio dell'attività professionale.
4. Ai fini del rilascio degli attestati di cui al comma 2, il professionista deve essere in possesso di adeguata polizza assicurativa per la responsabilità professionale.
1. Le associazioni professionali di cui all'articolo 2, iscritte al Registro di cui all'articolo 4 possono rilasciare agli iscritti, previe le necessarie verifiche, un attestato di competenza relativo al possesso dei requisiti professionali.
2. Il rilascio dell'attestato avviene in base ai curriculum formativi, alle esperienze professionali maturate, all'aggiornamento professionale effettuato e al rispetto delle regole di correttezza nello svolgimento dell'attività professionale da parte degli iscritti, assicurando in ogni caso che le documentazioni richieste abbiano carattere oggettivo e provengano da soggetti terzi rispetto alle associazioni medesime.
3. Le associazioni professionali definiscono i requisiti che il professionista deve possedere ai fini del rilascio dell'attestato, tra i quali:
a) i livelli di qualificazione professionale, dimostrabili tramite il conseguimento di titoli di studio o di altri percorsi formativi riconosciuti;
b) gli standard qualitativi da rispettare nell'esercizio dell'attività professionale;
c) gli obblighi di aggiornamento e di formazione continua.
4. L'attestato di competenza ha validità triennale ed è rilasciato ai professionisti iscritti alle associazioni professionali che ne facciano richiesta e che dimostrino di essere in possesso dei requisiti.
5. Alle associazioni è fatto divieto di richiedere qualsiasi forma di compenso a fronte del rilascio dell'attestato, salvo il mero rimborso delle spese sostenute per la procedura.
6. Il mancato rinnovo dell'iscrizione all'associazione implica la contestuale decadenza dell'attestato di competenza.
7. Il professionista iscritto all'associazione professionale ha l'obbligo di informare l'utenza del proprio numero di iscrizione all'associazione e degli estremi dell'iscrizione nel Registro dell'associazione stessa.
1. Le forme aggregative di cui all'articolo 3 possono rilasciare, su richiesta degli iscritti, l'attestato professionale di conformità alla normativa tecnica UNI definita per la singola professione.
2. L'attestato di cui al comma 1 garantisce la conformità dei requisiti professionali e delle modalità di esercizio dell'attività da parte del professionista alle caratteristiche della professione ed alle sue modalità di esercizio individuate dalla normativa tecnica UNI.
3. L'attestato professionale di conformità ha validità triennale.
4. Alle forme aggregative è fatto divieto di richiedere qualsiasi forma di compenso a fronte del rilascio dell'attestato, salvo il mero rimborso delle spese sostenute per la procedura.
1. Il Ministero dello sviluppo economico vigila sull'operato delle associazioni di cui alla presente legge al fine di verificare il rispetto ed il mantenimento dei requisiti previsti dalle disposizioni di cui agli articoli precedenti e ne dispone la cancellazione dal Registro qualora siano ravvisate gravi irregolarità nell'operato, nel rendiconto annuale, nonché una prolungata inattività, o la perdita dei requisiti.
GLI EMENDAMENTI VOTATI IL PROSSIMO MERCOLEDI'
Disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi. C. 1934 Froner, C. 2077 Formisano, C. 3131 Buttiglione e C. 3488 Della Vedova e C. 3917 Quartiani.<
ART. 1.<
#All'articolo 1, i commi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:#2. Ai fini della presente legge per «professione non organizzata in ordini o collegi», di seguito «professione», si intende l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'articolo 2229 del Codice civile, e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.
#3. L'esercizio della professione è libero e fondato sull'autonomia, sulle competenze e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei principi di buona fede, dell'affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell'ampliamento e della specializzazione dell'offerta dei servizi, della responsabilità del professionista.
#4. La professione è esercitata in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente. Nell'ipotesi di lavoro dipendente i contratti di lavoro collettivi ed individuali contengono apposite garanzie per assicurare l'autonomia e l'indipendenza di giudizio del professionista, nonché l'assenza di conflitti di interessi anche in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale.
1. 1. Il Relatore.
#Al comma 2 sostituire le parole: e sulla base dei principi deontologici e delle tecniche proprie dell'attività stessa, che non sono ricomprese nelle con le seguenti: con esclusione delle.
1. 2. Froner, Lulli, Quartiani, Colaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.
#Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: nel rispetto dei principi di buona fede, dell'affidamento dell'utenza, della correttezza e della responsabilità del professionista.
1. 3. Lulli, Froner, Quartiani, Colaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.
#Al comma 4 sostituire le parole: la legge predispone con le seguenti i contratti di lavoro collettivi ed individuali contengono e dopo le parole: l'indipendenza di giudizio aggiungere le seguenti: del professionista.
1. 4. Froner, Lulli, Quartiani, Colaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.
ART. 2<
#All'articolo 2, il comma 1 è sostituito dal seguente:
#1. Coloro che esercitano la professione di cui all'articolo 1, comma 2, possono costituire associazioni a carattere professionale di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze degli associati, diffondere tra essi il rispetto di regole deontologiche, favorendo la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.
2. 1. Il Relatore.
#Al comma 1 sostituire le parole: La legge garantisce la libertà di costituzione di associazioni professionali, con le seguenti: Coloro che esercitano le professioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono costituire associazioni di carattere professionale e sostituire le parole costituite da coloro che esercitano la professione di cui all'articolo 1 comma 2, al fine con le seguenti: con il fine.
2. 2. Lulli, Froner, Quartiani, Colaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.
#All'articolo 2, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
#3. Le associazioni professionali promuovano, anche attraverso specifiche iniziative, la formazione permanente dei propri iscritti, adottano un codice di condotta ai sensi dell'articolo 27-bis del Codice del Consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, vi gitano sulla condotta professionale degli associati e definiscono le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni del medesimo codice.
#4. Le associazioni promuovono forme di garanzia a tutela dell'utente, tra cui l'attivazione di uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell'articolo 27-ter del Codice del Consumo, nonché ottenere informazioni relative all'attività professionale in generale e agli standard qualitativi da esse richiesti agli iscritti.
2. 3. Il Relatore.
#Sostituire il comma 3 con il seguente:
#3. Le associazioni di cui al comma 1 promuovono, anche attraverso specifiche iniziative formazione permanente dei propri iscritti, adottano un codice di condotta ai sensi dell'articolo 27-bis del Codice del Consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206; vigilano sulla condotta professionale degli associati e definiscono le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni al Codice medesimo.
2. 4. Froner, Lulli, Quartiani, Colaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.
#Al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:
##a) sostituire le parole: «Ciascuna associazione promuove forme di garanzia a tutela dell'utente; è tenuta ad attivare» con le seguenti: «Le associazioni di cui al comma 1 promuovono forme di garanzia a tutela dell'utente, tra cui l'attivazione di»;
##b) aggiungere infine il seguente periodo: «, ai sensi dell'articolo 27-ter del Codice del consumo, nonché ottenere informazioni relative all'attività professionale in generale e agli standard qualitativi richiesti agli iscritti.».
2. 5. Froner, Lulli, Quartiani, Colaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.
#Al comma 4, sostituire le parole: è tenuta ad attivare uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti con le seguenti: e può a tal fine attivare uno specifico sportello informativo.
2. 6. Formisano.
#All'articolo 2, il comma 6 è sostituito dal seguente:
#6. Ai professionisti di cui all'articolo 1, comma 2, anche se iscritti alle associazioni di cui al presente articolo, non è consentito l'esercizio delle attività professionali riservate dalla legge a specifiche categorie di soggetti, salvo il caso in cui dimostrino il possesso dei requisiti previsti dalla legge e l'iscrizione al relativo albo professionale.
2. 7. Il Relatore.
#Al comma 6 sostituire le parole: Ai professionisti iscritti alle associazioni con le seguenti Ai professionisti, anche se iscritti alle associazioni di cui al comma 1,.
2. 8. Froner, Lulli, Quartiani, Colaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.
ART. 3<
#All'articolo 3, al comma 1 sono soppresse le parole: almeno dieci ed al comma 2 è soppresso il secondo periodo.
3. 1. Il Relatore.
#Al comma 2 sostituire il secondo periodo con il seguente: Alle forme aggregative possono partecipare, oltre alle associazioni professionali di cui all'articolo 2, anche le associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale di cui all'articolo 137 del Codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
3. 2. Lulli, Froner, Quartiani, Colaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.
#All'articolo 3, al comma 3, le parole: codici deontologici sono sostituite dalle seguenti: codici di condotta.
* 3. 3. Il relatore.
#Al comma 3 sostituire le parole: codici deontologici con le seguenti: codici di condotta.
* 3. 4. Froner, Lulli, Quartiani, Colaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.
ART. 4.<
#L'articolo 4 è sostituito dal seguente:
Art. 4.<
(Pubblicità delle associazioni professionali).<
#1. Le associazioni professionali di cui all'articolo 2 e le forme aggregative delle associazioni di cui all'articolo 3 pubblicano sul proprio sito web gli elementi informativi che presentano utilità per il consumatore, secondo criteri di trasparenza, correttezza, veridicità. Nei casi in cui autorizzano i propri associati ad utilizzare il riferimento all'iscrizione all'associazione quale marchio o attestato di qualità dei propri servizi anche ai sensi degli articoli 7 e 8, osservano anche le prescrizioni di cui all'articolo 81 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
#2. Il responsabile legale dell'associazione professionale o della forma aggregativa garantisce la correttezza delle informazioni fornite sul sito.
4. 1. Il relatore.
#Al comma 5 sostituire le parole: codice deontologico con le seguenti: codice di condotta.
4. 2. Froner, Lulli, Quartiani, Colaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.
ART. 5.<
#L'articolo 5 è sostituito dal seguente:
Art. 5.<
(Contenuti degli elementi informativi).<
#1. Le associazioni professionali assicurano, per le finalità e con le modalità di cui all'articolo 4, comma 1, la piena conoscibilità dei seguenti elementi:
##a) atto costitutivo e statuto;
##b) precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce;
##c) composizione degli organismi deliberativi e cariche sociali;
##d) struttura organizzativa dell'associazione;
##e) eventuali requisiti per la partecipazione all'associazione, con particolare riferimento ai v titoli di studio relativi alle attività professionali oggetto dell'associazione, all'eventuale obbligo degli appartenenti di procedere all'aggiornamento professionale costante e alla predisposizione di strumenti idonei ad accertare l'effettivo assolvimento di tale obbligo, all'indicazione della quota da versarsi per il conseguimento degli scopi statutari;
##f) assenza di scopo di lucro.
#2. Nei casi di cui all'articolo 4, comma 1, secondo periodo, la conoscibilità è estesa ai seguenti elementi:
##a) codice di condotta con la previsione di sanzioni graduate in relazione alle violazioni poste in essere e l'organo preposto all'adozione dei provvedimenti disciplinari dotato della necessaria autonomia;
##b) l'elenco degli iscritti, aggiornato annualmente;
##c) le sedi dell'associazione sul territorio nazionale, in almeno tre regioni;
##d) la presenza di una struttura tecnico-scientifica dedicata alla formazione permanente degli associati, in forma diretta o indiretta;
##e) il possesso di un sistema certificato di qualità dell'associazione conforme alla norma UNI EN ISO 9001 per il settore di competenza;
##f) le garanzie attivate a tutela degli utenti, tra cui la presenza, i recapiti e le modalità di accesso allo sportello di cui all'articolo 2, comma 4.
5. 1. Il relatore.
#Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: codice deontologico con le seguenti: codice di condotta.
5. 2. Froner, Lulli, Quartiani, Colaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.
#Al comma 1, lettera e), sostituire le parole «codice deontologico» con le seguenti: codice di condotta.
5. 3. Froner, Lulli, Quartiani, Colaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.
#Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
#«1-bis) garanzie attivate a tutela degli utenti, tra cui la presenza, i recapiti e le modalità di accesso allo sportello di cui all'articolo 2, comma».
#Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: da a) ad i) con le seguenti: da a) ad i-bis.
5. 4. Froner, Lulli, Quartiani, Colaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.
ART. 6.<
#All'articolo 6, comma 1, le parole: attività professionali di cui all'articolo 1 sono sostituite dalle seguenti: professioni di cui all'articolo 1, anche indipendentemente dall'adesione degli stessi ad una delle associazioni di cui all'articolo 2 ed il secondo periodo è soppresso.
* 6. 1. Il Relatore.
#Al comma 1, sostituire le parole: le attività professionali di cui all'articolo 1. Tali soggetti possono aderire ad una delle associazioni riconosciute ai sensi della presente legge. con le seguenti: le professioni di cui all'articolo 1, anche indipendentemente dall'adesione degli stessi ad una delle associazioni di cui all'articolo 2.
* 6. 2. Lulli, Froner, Quartiani, Colaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.
#All'articolo 6, il comma 4 è sostituito dal seguente:
#4. Il Ministero dello sviluppo economico promuove l'informazione ai professionisti e agli utenti riguardo l'avvenuta adozione, da parte dei competenti organismi, di una norma tecnica UNI relativa alle attività professionali di cui all'articolo 1.
#Conseguentemente, i commi 5 e 6 sono soppressi.
6. 3. Il Relatore.
ART. 7.<
#L'articolo 7 è sostituito dal seguente:
Art. 7.<
(Sistema di attestazione).<
#1. Al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali, le associazioni professionali possono rilasciare ai propri iscritti, previe le necessarie verifiche, sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, un'attestazione relativa:
##a) alla regolare iscrizione del professionista all'associazione;
##b) ai requisiti necessari alla partecipazione all'associazione stessa;
##c) agli standard qualitativi che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell'esercizio dell'attività professionale ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'associazione;
##d) alle garanzie fornite dall'associazione all'utente tra cui l'attivazione dello sportello di cui all'articolo 2 comma 4,della presente legge;
##e) al possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal professionista;
##f) all'eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione rilasciata da un organismo accreditato relativa alla conformità alla norma tecnica UNI.
#2. Le attestazioni di cui al comma 1 non rappresentano requisito necessario per l'esercizio dell'attività professionale.
7. 1. Il Relatore.
#Sostituirlo con il seguente:
Art. 7.<
(Sistema di attestazione).<
#1. Al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali, le associazioni professionali di cui all'articolo 2 possono adottare il Sistema di attestazione delle professioni associative.
#2. Il Sistema di cui al comma 1 prevede la possibilità da parte delle associazioni professionali di cui all'articolo 2, iscritte al Registro di cui all'articolo 4, di rilasciare ai propri iscritti un attestato di competenza relativo al possesso dei requisiti professionali, previe le necessarie verifiche.
#3. L'attestato di cui al comma 2 non rappresenta requisito necessario per l'esercizio dell'attività professionale.
#4. Ai fini del rilascio dell'attestato di cui al comma 2, il professionista deve essere in possesso di adeguata polizza assicurativa per la responsabilità professionale.
7. 2. Lulli Froner, Quartiani, Colaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.
ART. 8.<
#L'articolo 8 è sostituito dal seguente:
Art. 8.<
(Validità dell'attestazione).<
#1. L'attestazione di cui all'articolo 7, comma 1, ha validità pari al periodo per il quale il professionista risulta iscritto all'associazione professionale che la rilascia, nel rispetto della periodicità di rinnovo e verifica dell'iscrizione prevista dall'associazione stessa. La scadenza dell'attestazione è specificata nell'attestazione stessa.
#2. Il professionista iscritto all'associazione professionale e che ne utilizza l'attestato ha l'obbligo di informare l'utenza del proprio numero di iscrizione all'associazione.
8. 1. Il Relatore.
#Sostituire il comma 1 con il seguente:
#1. L'attestato di cui all'articolo 7, comma 2, è rilasciato ai professionisti che ne facciano richiesta ed ha validità pari al periodo per il quale il professionista risulta iscritto all'associazione professionale che lo rilascia, nel rispetto della periodicità di rinnovo e di verifica dell'iscrizione prevista dall'associazione stessa. La scadenza dell'attestato è specificata nell'attestato medesimo.
#Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: « Art. 8. (Validità dell'attestato di competenza).
8. 2. Froner, Lulli, Quartiani, Colaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.
#Sostituire il comma 3 con il seguente:
#3. Le associazioni professionali di cui all'articolo 2, iscritte al registro di cui all'articolo 4, definiscono i requisiti che il professionista deve possedere ai fini del rilascio dell'attestato, tra i quali:
##a) i livelli di qualificazione professionale, dimostrabili tramite il conseguimento di titoli di studio o di altri percorsi formativi riconosciuti;
##b) gli standard qualitativi da rispettare nell'esercizio dell'attività professionale;
##c) gli obblighi di aggiornamento e di formazione continua;
##d) la regolare iscrizione del professionista all'associazione.
8. 3. Froner, Lulli, Quartiani, Colaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.
#Sopprimere il comma 4.
8. 4. Froner, Lulli, Quartiani, Colaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.
ART. 9.<
#L'articolo 9 è sostituito dal seguente:
Art. 9.<
(Certificazione di conformità a norme tecniche UNI).<
#1. Le associazioni professionali di cui all'articolo 2 e le forme aggregative di cui all'articolo 3 della presente legge collaborano all'elaborazione della normativa tecnica UNI relativa alle singole attività professionali, attraverso la partecipazione ai lavori degli specifici organi tecnici o inviando all'Ente di normazione i propri contributi nella fase dell'inchiesta pubblica, al fine di garantire la massima consensualità, democraticità e trasparenza. Le medesime associazioni possono promuovere la costituzione di organismi di certificazione della conformità per i settori di competenza, nel rispetto dei requisiti di indipendenza, imparzialità e professionalità previsti per tali organismi dalla normativa vigente e garantiti dall'accreditamento di cui al comma 2.
#2. Gli organismi di certificazione accreditati dall'organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del consiglio del 9 luglio 2008, possono rilasciare, su richiesta del singolo professionista anche non iscritto ad alcuna associazione, il certificato di conformità alla norma tecnica UNI definita per la singola professione.
* 9. 1. Il Relatore.
#Sostituirlo con il seguente:
Art. 9.<
(Certificazione di conformità a norme tecniche UNI).<
#1. Le associazioni professionali di cui all'articolo 2 e le forme aggregative di cui all'articolo 3, collaborano all'elaborazione della normativa tecnica UNI relativa alle singole attività professionali, attraverso la partecipazione ai lavori degli specifici organi tecnici o inviando all'Ente di formazione i propri contributi nella fase dell'inchiesta pubblica, al fine di garantire la massima consensualità, democraticità e trasparenza. Le medesime associazioni possono promuovere la costituzione di organismi di certificazione della conformità per i settori di competenza, nel rispetto dei requisiti di indipendenza, imparzialità e professionalità previsti dalla normativa vigente per tali organismi, e garantiti dall'accreditamento di cui al comma 1.
#2. Gli organismi di certificazione accreditati dall'organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del parlamento europeo e del consiglio del 9 luglio 2008, possono rilasciare, su richiesta del singolo professionista anche non iscritto ad alcuna associazione, il certificato di conformità alla norma tecnica UNI definita per la singola professione.
* 9. 2. Lulli, Froner, Quartiani, Colaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.
ART. 10.<
#L'articolo 10 è sostituito dal seguente:
Art. 10.<
(Vigilanza e sanzioni).<
#1. La pubblicazione di informazioni non veritiere sul sito dell'associazione o il rilascio dell'attestazione di cui all'articolo 7, comma 1, contenente informazioni non veritiere, sono sanzionabili ai sensi dell'articolo 27 del Codice del Consumo, anche su segnalazione del Ministero dello sviluppo economico che svolge compiti di vigilanza sul mercato relativamente alla corretta attuazione delle previsioni della presente legge.
10. 1. Il Relatore.
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