giovedì, 22 settembre 2011

L'ennesima presa in giro a danno dei lavoratori

Martedì il governo ha dato una risposta ridicola all’interrogazione, presentata dal Pd, a proposito dei lavoratori che, cessata la mobilità, hanno diritto di accedere alla pensione. Il numero di posti disponibili, 10mila, è del tutto insufficiente a coprire le esigenze, stante l’attuale situazione di grave crisi che fa stimare a fonti sindacali e imprenditoriali una quantità di richieste superiore alle 40mila unità.

Va ricordato che, nel corso del dibattito in Assemblea, il Governo aveva accolto un nostro ordine del giorno che impegnava l’esecutivo a "monitorare la situazione", al fine di valutare l’opportunità di adottare ulteriori iniziative normative per derogare al limite di 10mila i soggetti beneficiari.
La risposta surreale del Sottosegretario al Lavoro Luca Bellotti, in commissione, è consistita in una
generica concessione del prolungamento del sostegno al reddito in caso di mancato accesso al pensionamento, da adottarsi con un ipotetico decreto del ministro del Lavoro, ma nei limiti delle
risorse disponibili. Una vera presa in giro a danno dei lavoratori. Per quanto riguarda il monitoraggio, l’Inps starebbe ancora provvedendo a predisporre la graduatoria dei lavorati interessati e, secondo il ministero del Lavoro, i potenziali destinatari di queste disposizioni nell’anno 2011 sarebbero complessivamente 1200.
Un insulto al buon senso che sottolinea ancora una volta, la distanza abissale tra la realtà del Paese e
questo Governo,visto che ormai da tre anni la cassa integrazione viaggia alla velocità di un miliardo
e 200milioni di ore ogni 12 mesi e la crisi, la disoccupazione e i processi di mobilità sono in crescita
esponenziale.
Il rischio di trovarsi, fra pochi mesi, di fronte a drammatici problemi occupazionali senza che il
governo abbia pensato un intervento preventivo è molto reale.
Come Pd continueremo la nostra battaglia per tutelare i lavoratori.

Interrogazione e risposta del governo


Interrogazione a risposta immediata in Commissione

 n° 5-05170
DAMIANO, RAMPI, GATTI, BELLANOVA, SCHIRRU, GNECCHI, CODURELLI, MADIA, BERRETTA,
MATTESINI, BOBBA, MIGLIOLI, SANTAGATA, MOSCA, LOVELLI, LUCA’, MOTTA.


Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Per sapere

- premesso che:

- il 31 luglio 2010, veniva convertito in legge il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, dal titolo «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica»;


- l'articolo 12 dal titolo «Interventi in materia previdenziale», del citato decreto, ha introdotto una serie di variazioni in materia pensionistica modificando tra l'altro, con i commi da 1 a 6, la disciplina relativa ai termini di decorrenza dei trattamenti pensionistici (cosiddette finestre). In particolare, i commi 1 e 2 dispongono per i soggetti che, a decorrere dal 2011, maturino il requisito anagrafico per il diritto, rispettivamente, alla pensione di vecchiaia e alla pensione di anzianità, che il termine di decorrenza della pensione di vecchiaia (compresi i trattamenti liquidati interamente con il sistema contributivo) sia pari a 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti per i lavoratori dipendenti e 18 mesi per i lavoratori autonomi;


- il comma 5 prevede l'applicazione della normativa previgente, a condizione che i lavoratori maturino i
requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal termine del 1o gennaio 2011, di cui al successivo comma 6, e comunque nei limiti di 10.000 soggetti beneficiari, a favore: dei lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 aprile 2010, e che maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità (articolo 7,
comma 2, legge n. 223 del 1991) (lettera a);

dei lavoratori collocati in mobilità lunga, ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge n. 223 del 1991, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile 2010 (lettera b);

dei lavoratori che, all'entrata in vigore del provvedimento in esame, siano titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996 (lettera c);

- il comma 6 prevede un monitoraggio, da parte dell'INPS, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, delle domande di pensionamento presentate ai sensi del precedente comma, che intendano avvalersi, a decorrere dal gennaio 2011, del regime previgente delle decorrenze. Nel caso in cui dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite di 10.000 domande in precedenza richiamato, l'INPS non può prendere in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzato alla fruizione dei benefici di cui al precedente comma;


- secondo un autorevole quotidiano nazionale: «Il monitoraggio delle domande è ancora aperto, ma alcune fonticonsultate dal Sole 24 Ore segnalano che le richieste sarebbero già più di 40 mila. La CGIL parla di almeno 30 mila lavoratori a rischio»;


- nel corso del dibattito in Assemblea, il Governo ha accolto l'ordine del giorno 9/3638/113, prima firma
onorevole Damiano, con il quale si impegnava l'esecutivo a «monitorare l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 5, del decreto-legge in esame, al fine di valutare l'opportunità adottare ulteriori iniziative normative volte a derogare al limite di 10 mila soggetti beneficiari» -:

- se, ad un anno dall'introduzione della norma, il monitoraggio di cui al comma 6 dell'articolo 12 del decretolegge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 31 luglio 2010, n. 122, sia stato effettivamente ultimato e a quanto ammontino complessivamente le domande di cui al comma 5 del medesimo decreto e come intenda affrontare i casi di quei lavoratori le cui domande eccedano il limite dei 10.000 di cui al decreto in questione.

TESTO DELLA RISPOSTA


L'interrogazione che passo ad illustrare verte sulla decorrenza dei trattamenti pensionistici a seguito delle misure volte a contenere l'incidenza della spesa pensionistica.
In particolare, l'articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2010, come modificato dall'articolo 1, comma 37, lettera A) della legge n. 220 del 2010, prevede che nei confronti di un contingente di 10.000 lavoratori continua ad applicarsi la disciplina in materia di termini di decorrenza dei trattamenti pensionistici (le cosiddette finestre) previgente al decreto-legge n. 78 del 2010.

Le categorie di lavoratori rientranti nel predetto contingente sono le seguenti:

A) lavoratori collocati in mobilità ordinaria, di tutto il territorio nazionale, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 aprile 2010 che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità;


B) lavoratori collocati in mobilità lunga (finalizzata al pensionamento) per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile 2010;


C) lavoratori che al 31 maggio 2010 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 78 del 2010), siano titolari di prestazioni straordinarie a carico dei fondi di solidarietà di settore (settori del credito, delle assicurazioni, eccetera).


La deroga prevista da tale decreto-legge riguarda le sole finestre di accesso al pensionamento e afferisce, perciò, sia alla pensione di vecchiaia sia alla pensione di anzianità. Tali disposizioni, inoltre, non riguardano i lavoratori che hanno perfezionato i requisiti per il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2010, questi ultimi, infatti, conseguono il trattamento pensionistico sulla base delle previgenti regole di accesso.
L'articolo 12, comma 5-BIS, del citato decreto-legge (comma inserito dall'articolo 1, comma 37, lettera B), della legge n. 220 del 2010) prevede che in favore dei lavoratori appartenenti alle categorie appena citate, che non dovessero rientrare nel contingente dei 10.000 beneficiari del «congelamento» dei requisiti pensionistici, possa essere disposta, in luogo dell'applicazione della disciplina previgente in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici, la concessione del prolungamento dell'intervento di sostegno al reddito per il periodo intercorrente tra lo scadere del periodo di fruizione dell'ammortizzatore sociale e la finestra per l'accesso al pensionamento. Tale ultima misura dovrà essere adottata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, nei limiti delle risorse disponibili del Fondo sociale per occupazione e formazione.
Da ultimo, informo che l'INPS sta provvedendo a predisporre la graduatoria dei lavoratori potenziali destinatari della salvaguardia prevista dall'articolo 12, comma 5, del citato decreto-legge e che comunque, allo stato, secondo quanto comunicato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, i lavoratori in mobilità ordinaria, lunga ed i lavoratori esodati, potenziali destinatari delle disposizioni innanzi richiamate
nell'anno 2011 sono complessivamente 1.200.

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