giovedì, 28 luglio 2011
Con 293 sì, 250 no e 21 astenuti la Camera ha affossato per la seconda volta la legge contro l'omofobia. Nel 2009 la legge saltò perché fu contestata la definizione di “orientamento sessuale”. Ora, invece, i voti del Pdl, Udc e Lega sono stati determinanti a far passare le pregiudiziali di costituzionalità della norma proposta.
Laura Froner, 28 luglio 2011
Una pagina molto brutta per la democrazia italiana: oggi la maggioranza di chi stava in aula alla Camera ha detto che non è un'aggravante usare violenza su qualcuno in ragione dell'orientamento sessuale e ha sostenuto che fosse incostituzionale perché offriva una protezione privilegiata. Ha offerto uno scudo a chi è violento e discrimina.
La legge sull’omofobia, che portava la prima firma dell’Onorevole del Pd Paola Concia, era perfettamente in linea con quanto contenuto nelle legislazioni di numerosi paesi europei: i dossier della Camera riportano in modo puntiglioso che le norme che prevedono aggravanti o reati legati alle diversità di orientamento sessuale ci sono in Germania, ci sono in Spagna, ci sono nel Regno Unito. Norme molto puntuali e precise.
E non solo: la norma, così com'è stata riscritta, recepisce integralmente l'articolo 19, paragrafi 1 e 2, del Trattato di Lisbona ratificato all'unanimità nel 2008 da questa Camera.
Camera che ha quindi già unanimemente votato e ratificato una norma che contempla esattamente la previsione di norme «per combattere discriminazioni fondate sul sesso, la razza, l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale». La norma prevista nell'ultimo testo bocciato in Commissione prevede esattamente la trasposizione letterale nel nostro ordinamento del Trattato di Lisbona: allora perché votare contro?
L'approvazione della pregiudiziale di costituzionalità da parte della maggioranza mette una pietra tombale sul provvedimento dimostrando che questo Parlamento può essere prodigo di solidarietà verbale per le vittime dell'omofobia, ma non può e non vuole indicare con chiarezza alla società italiana sanzioni specifiche per la violenza omofoba.
Sarebbe stato più onesto dichiararlo apertamente ed evitare la perdita di tempo delle infinite riscritture e riproposizioni, senza ricorrere all’utilizzo della questione pregiudiziale di costituzionalità in maniera vergognosamente strumentale. La proposta di legge introduceva un'aggravante che non è certo una novità per il nostro diritto penale. La motivazione del reato e la condizione soggettiva della persona offesa assurgono a circostanza aggravante in molte altre situazioni: per la violenza sessuale ad esempio,è ritenuta un'aggravante l'aver commesso il fatto su una persona sottoposta a limitazioni della libertà personale.
Approvando la pregiudiziale di costituzionalità non si è stabilito l'incostituzionalità di un principio che trova ampio spazio nel nostro ordinamento, ma si è reso chiaro che alla discriminazione sociale e morale della diversità sessuale corrisponde tuttora una discriminazione politica.
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