giovedì, 21 luglio 2011
La manovra, art. 3, aumenta il contributo unificato per i procedimenti di giustizia ordinaria e amministrativa e lo introduce per i processi tributari, con importi modulati sul valore della controversia. E’ introdotto inoltre il contributo sulle cause di lavoro che secondo il testo iniziale del decreto era dovuto dalle parti titolari di un reddito Irpef di 21.256 euro, corretto poi con l’innalzamento di questa soglia a tre volte il reddito Irpef richiesto per il gratuito patrocinio (circa 31.884 euro). E' comunque grave perchè le controversie di lavoro dovrebbero essere gratuite.
Articolo 37, commi 6-19
(Spese di giustizia)
I commi da 6 a 9 dell'articolo 37 intervengono sulla disciplina del contributo unificato prevista dal TU spese di giustizia, aumentandone la misura o introducendo nuove ipotesi per le quali esso è dovuto (attraverso l’abrogazione di attuali esenzioni).
I successivi commi da 10 a 15 recano norme relative all'utilizzo del maggior gettito conseguente all'applicazione dei commi precedenti, anche attraverso la costituzione di un apposito fondo per la realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia civile, amministrativa e tributaria presso il Ministero dell'economia.
I commi 16 e 17 prevedono che il Ministro della giustizia presenti al Parlamento una relazione sulle spese di giustizia e la possibilità di incrementare la misura del contributo unificato in base alle risultanze della suddetta relazione.
I commi 18 e 19 prevedono la pubblicazione delle sentenze esclusivamente sul sito internet del Ministero della giustizia.
In particolare, il comma 6 reca novelle alla disciplina del contributo unificato contenuta nel D.P.R. n. 115 del 2002, T.U. in materia di spese di giustizia. In sintesi, il decreto legge:
- Prevede il contributo unificato per il processo tributario. La lettera a) modifica la rubrica del titolo I della parte II del T.U., aggiungendo infatti alla dicitura “Contributo unificato nel processo civile e amministrativo” il richiamo anche al processo tributario. Dello stesso tenore la modifica al comma 1 dell'art. 9 introdotta dalla lettera b) , n. 1). Conseguentemente, il contributo unificato di iscrizione a ruolo è dovuto – secondo gli specifici importi fissati dall'articolo 13 - per ciascun grado di giudizio, nel processo civile (compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione), amministrativo e tributario, fatte salve le esenzioni previste dall'articolo 10 del T.U;
- Elimina l’attuale esenzione per le controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonché per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego. Il n. 2) della lettera b), nella formulazione del decreto legge, attraverso l’inserimento all’art. 9 del T.U. di un comma aggiuntivo (1- bis ) dispone che in tali controversie devono versare il contributo le parti titolari di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, superiore a 21.256,32 euro. Tale soglia è ottenuta raddoppiando l’importo del reddito massimo previsto quale condizione per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato fissato dall’articolo 76 del T.U. (pari a 10.628,16 euro).
Il Senato con una modifica ha ampliato l’area dell’esenzione dal contributo unificato per le controversie in materia di lavoro: il pagamento del contributo è dovuto dalle parti titolari di un reddito IRPEF pari a tre volte il reddito massimo richiesto per l’accesso al gratuito patrocinio, ovvero almeno 31.884,48 euro.
Con finalità di coordinamento, la lettera e) novella il comma 6- bis dell'articolo 10 del T.U. che prima dell’entrata in vigore del decreto-legge specificava che il contributo unificato era dovuto per i soli giudizi di lavoro dinanzi alla Cassazione. L’applicazione del contributo a tali controversie è infatti ora generalizzata;
- elimina l’esenzione dal pagamento del contributo per il processo esecutivo per consegna e rilascio ( lettera c) );
- elimina l’esenzione dal pagamento del contributo per i processi relativi alla separazione personale dei coniugi ( lettera d ) ); per la determinazione dell'importo del contributo unificato in relazione a tali procedimenti si vedano infra le lettere f) e g) ;
- aumenta la misura del contributo unificato o lo determina ex novo intervenendo sull’art. 13 del TU ( lettere da f) a t) ). Per chiarezza, LEGGI in allegato il confronto tra la normativa pre decreto-legge e la normativa vigente.
- prevede che nei processi tributari il valore della lite – e dunque l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato o, in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, l’entità della sanzione stessa - debba essere esplicitamente dichiarato dalla parte nelle conclusioni del ricorso ( lettera u) );
- coordina restanti disposizioni del TU con le novelle già descritte ( lettere v), z), aa), bb) e cc) ).
Il comma 7 prevede che tutte le disposizioni recate dal comma 6 si applichino alle controversie instaurate e ai ricorsi notificati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legge.
I commi 8 e 9 hanno finalità di coordinamento, in quanto intervengono a correggere la normativa vigente in conseguenza della disposizione che prevede il pagamento del contributo unificato anche per le controversie di lavoro.
Il comma 10 prevede la costituzione di un fondo per la realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia civile, amministrativa e tributaria presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Tale fondo è alimentato dal maggior gettito derivante dalle disposizioni di modifica della disciplina del contributo unificato recate dai commi precedenti. Inoltre il comma 14 stabilisce che il suddetto fondo sia alimentato, a decorrere dal 1° gennaio 2012, anche con il maggior gettito derivante dall'applicazione del comma 6- bis dell'articolo 13 del T.U. (relativo al contributo unificato per i ricorsi al TAR ed al Consiglio di Stato). Conseguentemente lo stesso comma 14 abroga il comma 6- ter dell'articolo 13 T.U. che attualmente prevede l'assegnazione delle risorse derivanti dal comma 6- bis allo stato di previsione del Ministero dell'economia per spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei TAR.
Si osserva che anche l’effetto abrogativo dovrebbe decorrere dal 1° gennaio 2012.
Il comma 11 demanda ad un DPCM, di concerto con i Ministri dell'economia e della giustizia, la ripartizione di una quota parte del fondo tra giustizia civile, amministrativa e tributaria. Limitatamente al primo anno, un terzo di tale quota è destinato alle assunzioni in magistratura ordinaria, amministrativa e contabile, nonché di avvocati e procuratori dello Stato. Negli anni successivi l'assegnazione al fondo avviene al netto delle risorse necessarie a finanziare tali assunzioni. La restante quota viene assegnata anche in favore degli uffici giudiziari che abbiano raggiunto gli obiettivi fissati dal comma 12.
La metà di tali assegnazioni agli uffici è destinata alle misure incentivanti a favore del personale amministrativo; la restante metà è destinata alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari (tra le quali potranno essere ricomprese misure incentivanti a favore del personale della magistratura).
Ai sensi del comma 15, nelle more dell'attuazione di quanto previsto dal comma 11, le procedure di assunzione di personale della magistrature già bandite alla data di entrata in vigore del presente decreto, ferme restando le procedure autorizzative previste dalla legge, possono essere completate.
Il comma 12 definisce gli obiettivi degli uffici giudiziari, al cui raggiungimento è legata l’assegnazione della quota del fondo di cui al comma 11. In particolare, conseguiranno i finanziamenti gli uffici che avranno ridotto del 10% (5% per il solo 2011) il numero dei procedimenti pendenti al 31 dicembre di ciascun anno rispetto alla stessa data dell'anno precedente. Spetterà al Ministro della giustizia, sentiti il CSM e gli organi di autogoverno della magistratura amministrativa e tributaria operare il riparto tra gli uffici giudiziari che hanno raggiunto gli obiettivi di efficienza (comma 13).
I commi 16 e 17 prevedono una relazione annuale alle Camere sullo stato delle spese di giustizia, presentata dal Ministro della giustizia, entro il mese di giugno. La relazione contiene un monitoraggio dell'andamento delle stesse nel semestre precedente. Se dalla relazione emerge un possibile scostamento con gli stanziamenti di bilancio, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, può disporre l'aumento del contributo unificato fino all'integrale copertura delle spese, in misura comunque non superiore al 50%.
Il comma 18 reca disposizioni volte ridurre le spese di giustizia relative alla pubblicazione delle sentenze . La lettera a) modifica l'articolo 36 del codice penale, eliminando la pubblicazione delle sentenze di condanna sui giornali e mantenendo unicamente la pubblicazione sul sito internet del Ministero della giustizia. Analogamente, la lettera b) interviene sull'articolo 729 del codice di procedura civile, che prevede la pubblicazione della sentenza che dichiara l'assenza o la morte presunta, sostituendo la previsione della pubblicazione sui giornali con quella della pubblicazione sul sito internet del ministero.
Il comma 19 stabilisce che una quota dei risparmi derivanti dall’applicazione del comma 18, accertati al 31 dicembre di ciascun esercizio finanziario con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia, nei limiti del 30% , è versata all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata al Fondo per l’editoria.
LEGGI a proposito l'articolo di Deborah Serracchiani pubblicato su "Repubblica" il 09/07/2011:
IL PARTITO DEMOCRATICO PRESENTERA' UNA PROPOSTA DI LEGGE A FIRMA ANTONIO BOCCUZZI PER ELIMINARE QUESTO AUMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO, SOTTOSCRITTA ANCHE DALL'ON. FRONER.
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