mercoledì, 13 aprile 2011
Atto Camera
Interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-04557
presentata da
ANNA MARGHERITA MIOTTO
mercoledì 6 aprile 2011, seduta n.459
MIOTTO, FRONER e GNECCHI. -
Al Ministro della salute.
- Per sapere - premesso che:
l'articolo 32 della Costituzione italiana, nel sancire la tutela della salute come «diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività», di fatto obbliga lo Stato a promuovere ogni opportuna iniziativa e ad adottare precisi comportamenti finalizzati alla migliore tutela possibile della salute in termini di generalità e di globalità atteso che il mantenimento di uno stato di completo benessere psico-fisico e sociale costituisce oltre che diritto fondamentale per l'uomo, per i valori di cui lo stesso è portatore come persona, anche preminente interesse della collettività per l'impegno ed il ruolo che l'uomo stesso è chiamato ad assolvere nel sociale per lo sviluppo e la crescita della società civile;
il decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230 «Riordino della medicina penitenziaria», all'articolo 1, sancisce che «detenuti e gli internati hanno diritto, al pari dei cittadini in stato di libertà, alla erogazione delle prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, efficaci ed appropriate, sulla base degli obiettivi generali e speciali di salute e dei livelli essenziali e uniformi di assistenza individuati nel Piano sanitario nazionale, nei piani sanitari regionali e in quelli locali»;
in data 21 marzo 2011 il dottor G. Gasparrini, il sanitario della casa circondariale di Trento, in una lettera inviata al magistrato di sorveglianza di Trento e per conoscenza tra gli altri al dipartimento dell'amministrazione penitenziaria direzione generale detenuti e trattamento ufficio IV servizio sanitario a Roma, denuncia che il direttore della casa circondariale di Trento, la dottoressa Antonella Forgione, «continua a rigettare le proposte di accesso a luoghi esterni di cura avanzate da questo Sanitario per detenuti necessitanti di consulenza specialistiche»;
sempre nella stessa lettera vengono anche indicati gli ultimi due casi di detenuti bisognosi di cure ed assistenza specialistica, ai quali sarebbe stata negata l'assistenza, mettendo a repentaglio non solo la salute del singolo detenuto ma anche quella degli altri detenuti, visto che un caso riguarda un sospetto di scabbia -:
se il Ministro sia a conoscenza della situazione e se non ritenga, nei limiti delle sue competenze, di dover intervenire per salvaguardare il diritto alla salute anche dei detenuti visto che ormai con la finanziaria 2008, all'articolo 2, comma 282, vi è stato il trasferimento delle funzioni in materia di sanità penitenziaria al Servizio sanitario nazionale nonché, alla luce di queste considerazioni, quale sia la reale applicazione del trasferimento delle funzioni in materia di sanità penitenziaria al Servizio sanitario nazionale.(5-04557)
5-04557 Miotto: Iniziative per salvaguardare il diritto alla salute dei detenuti presso la casa circondariale di Trento.
TESTO DELLA RISPOSTA
Il trasferimento di tutte le funzioni sanitarie dall'Amministrazione della Giustizia al Servizio Sanitario Nazionale come è noto è stato sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1o aprile 2008 e costituisce un impegno importante per tutte le istituzioni interessate, in primo luogo per le Regioni e le Aziende sanitarie.
A seguito del trasferimento, le Regioni, le Pubbliche amministrazioni e le Aziende sanitarie hanno assunto la responsabilità dell'assistenza sanitaria nelle carceri, negli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG) e negli istituti e servizi della Giustizia minorile.
Va osservato da subito che l'ambito di competenza istituzionale del Ministero della Salute non consente interventi diretti nei confronti dei singoli Istituti penitenziari mentre la responsabilità d'azione resta in capo all'Azienda sanitaria sul cui territorio insiste l'Istituto.
Ciò premesso, deve in primo luogo essere evidenziato che nel mese di dicembre dello scorso anno il Consiglio dei Ministri ha approvato i decreti legislativi che recano norme di attuazione degli Statuti Speciali delle Regioni Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige in materia di trasferimento della sanità penitenziaria.
Una riforma di così vasta portata comporta la massima cooperazione tra le Istituzioni a vario titolo coinvolte, per cercare di superare alcuni, pur prevedibili, elementi di criticità derivanti dalla non sempre facile e immediata percezione, da parte delle AASSLL, delle peculiarità della sanità penitenziaria, sia con riguardo alla particolare posizione del paziente/detenuto sia con riferimento alle esigenze organizzativo/gestionali di una struttura altamente complessa come è quella di un istituto penitenziario.
Il Ministero della Giustizia ha sottolineato, in proposito, che il riscontrato, più frequente ricorso al ricovero esterno determina inevitabili ripercussioni sul servizio delle traduzioni e dei piantonamenti dei detenuti, di difficile gestione per l'Amministrazione, anche sotto il profilo delle risorse umane.
Lo stesso Dicastero ha precisato che i due episodi a cui si riferisce l'interrogazione in esame riguardano:
una richiesta di autorizzazione all'effettuazione di «visita dietologica per diabete scompensato» avanzata dal medico incaricato provvisorio dell'Istituto di Trento in data 16 marzo 2011. A tale richiesta non veniva dato seguito, poiché la Direzione della Casa Circondariale riteneva di dover investire l'ufficio sanitario, per inquadrare e predisporre idonea dieta in paziente diabetico, prima di programmare un invio esterno sulla base della necessità terapeutica evidenziata. Successivamente, lo stesso sanitario faceva seguire altra richiesta di visita diabetologica, regolarmente inoltrata per l'autorizzazione all'Autorità Giudiziaria il successivo 26 marzo. La stessa Autorità Giudiziaria (il G.I.P. presso il Tribunale di Trento) rigettava tuttavia la richiesta in data 4 aprile 2011.
In data 6 aprile 2011 è stata inoltrata all'Autorità Giudiziaria una nuova richiesta.
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