venerdì, 25 febbraio 2011

FRONER, GHIZZONI e GNECCHI interrogano sui Comitati unici di Garanzia

I Comitati unici di Garanzia presenti in molti atenei come organi, e regolamenti, comportano un'ampia partecipazione e tale composizione, dunque, appare difficilmente compatibile con il nuovo modello disegnato dal legislatore per tutte le pubbliche amministrazioni.

Interrogazione a risposta scritta

  

Froner Ghizzoni Gnecchi.-

- Ai Ministri per la Pubblica Amministrazione e innovazione, del Lavoro e  politiche sociali, dell’Istruzione, Università e Ricerca e Pari opportunità.

- Per sapere.

-premesso che:

la legge del 4 novembre 2010, n. 183, recante "Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 262 del 9 novembre 2010 (supplemento ordinario) ha origine da un disegno di legge d'iniziativa dei ministri Tremonti, Scajola, Brunetta, Sacconi, Calderoli e Alfano, che ha visto un iter abbastanza tormentato, compresa la richiesta da parte del Presidente della Repubblica di una nuova deliberazione ai sensi dell'art. 74, primo comma, della Costituzione;

all'art. 21 della suddetta legge - che non ha visto né fra i promotori dell'iniziativa né fra i ministri che ne hanno seguito l'iter parlamentare il ministro per le pari opportunità,  - si prevede che le pubbliche amministrazioni entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, ossia il 9 marzo 2011, costituiscano il "Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni": un organismo che raccoglie le competenze precedentemente attribuite in forma distinta ai Comitati per le pari opportunità ed ai Comitati paritetici sul fenomeno del mobbing;

inoltre, il suddetto art. 21 dispone, ai commi 4 e 5, rispettivamente che «Le modalità di funzionamento dei Comitati unici di garanzia sono disciplinate da linee guida contenute in una direttiva emanata di concerto dal Dipartimento della funzione pubblica e dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione» e che «la mancata costituzione del Comitato unico di garanzia comporta responsabilità dei dirigenti incaricati della gestione del personale, da valutare anche al fine del raggiungimento degli obiettivi»;

probabilmente anche a causa della mancata partecipazione del Ministro per le pari opportunità all'iter che ha portato alla proposta e all'approvazione della legge n. 183, non è stata sufficientemente approfondita,  a giudizio degli interroganti, la portata dell'innovazione prevista dall'articolo 21, che peraltro ha subito forti critiche anche nel corso dell'esame parlamentare;

considerato che a tutt'oggi le citate linee guida non risultano ancora emanate, nonostante sia scaduto sin dal 9 febbraio 2011 il termine per la loro emanazione

se i ministri in indirizzo non ritengano di promuovere una proroga del termine per l'istituzione dei Comitati unici di garanzia a trenta giorni dalla data in cui le linee guida risulteranno emanate;

se non ritengano di prendere in considerazione l'opportunità, nella stesura delle linee guida, di escludere dalle norme in questione i Comitati di pari opportunità all'interno delle Università, che si presentano attualmente come organismi statutari in genere misti, cioè sia di natura elettiva che di nomina del Rettore, e rappresentano tutte le componenti che studiano e lavorano nelle Università; infatti, molti atenei hanno adottato statuti che prevedono i Comitati unici di garanzia come organi, e regolamenti, che comportano per l'appunto una più ampia partecipazione, e tale composizione, dunque, appare difficilmente compatibile con il nuovo modello disegnato dal legislatore per tutte le pubbliche amministrazioni.

 

Froner

 

Ghizzoni

 

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