sabato, 25 settembre 2010

Patente agli epilettici

Presentata da Laura Froner una specifica interrogazione al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.


- Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

- INTERROGAZIONE per sapere

- premesso che:


la concessione della patente di guida a coloro che sono affetti da epilessia è tuttora disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992 (regolamento di attuazione del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992) che contiene norme particolarmente severe per questi soggetti ai fini della certificazione medico legale di idoneità psicofisica alla guida. In tale regolamento (articolo 320, comma D/d, dell'appendice II) si legge, infatti, che la concessione della patente di guida A e B agli epilettici è consentita solo a coloro che non presentino crisi comiziali da almeno due anni, indipendentemente dall'effettuazione di terapie antiepilettiche di mantenimento e controllo. Inoltre, la validità della patente non può essere superiore a due anni. Per le categorie C, D, E, la patente non può essere rilasciata, né confermata. Va ricordato che il regolamento interpretava la direttiva CEE 91/439 che condizionava il rilascio o il rinnovo della patente ad un esame dell'autorità medica competente che doveva anche tener conto della mancanza di crisi da almeno due anni;
successivamente due nuove direttive (112 e 113 del 25 agosto 2009), aggiornando le proprie indicazioni ai più recenti riscontri scientifici in materia, hanno attenuato la severità delle misure precedentemente espresse, prevedendo che per le crisi epilettiche provocate oppure in caso di unica crisi epilettica non provocata si possa giungere alla non sospensione della patente oppure alla sospensione massima di sei mesi e che si faccia riferimento alla mancanza di crisi da un solo anno;
nella stessa direzione va l'articolo 4 della proposta di legge bipartisan a prima firma Saltamartino presentata il 14 gennaio 2009, che però non ha ancora, iniziato il proprio iter;
inoltre la recente legge sulla sicurezza stradale (n. 120 del 2010), che pure ha apportato numerose modifiche al decreto legislativo n. 285 del 1992, non si è fatta carico di affrontare la questione del rilascio o rinnovo della patente alle persone affette da epilessia, che colpisce circa 35.000 cittadini ma che è malattia guaribile. Pertanto, il riconoscimento della guarigione certificato dai competenti medici non può che coniugarsi con il superamento delle limitazioni delle libertà personali derivanti dal precedente stato patologico;
nel corso della discussione della legge comunitaria 2009 il Governo ha accolto un ordine del giorno a prima firma dell'interrogante che impegnava il Governo a predisporre gli atti necessari per il recepimento delle direttive 2009/112/CE e 2009/113/CE nei termini e nei contenuti stabiliti dalle stesse;
detto termine è scaduto per entrambe le direttive il 15 settembre 2010;
nel disegno di legge «legge comunitaria 2010» (atto Senato 2322), si fa riferimento alle due direttive succitate, la prima nell'elenco di quelle da emanare in via amministrativa, la seconda nell'elenco di quelle da emanare con decreto legislativo;
per quanto riguarda la direttiva 2009/112/CE la DATA di emanazione è nella discrezionalità del Ministro, mentre per la direttiva 2009/113/CE , il disegno di legge 2322 prevede che il decreto legislativo di attuazione sia emanato entro i tre mesi successivi dall'entrata in vigore della legge comunitaria:


come e in quali termini temporali intenda agire, sia in riferimento all'attuazione delle direttive comunitarie 2009/112/CE e 2009/113/CE, sia nel rispetto dell'impegno assunto con l'accoglimento dell'ordine del giorno succitato.
(4-08705)

 

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