martedì, 3 agosto 2010
"Sopprimere i riferimenti diretti alle province autonome"
Intervento in Aula dell'On. Froner sull'emendamento al decreto energia.
Passiamo all'emendamento Froner 1.200. Chiedo al presentatore se acceda all'invito al ritiro formulato dal relatore.
LAURA FRONER. Signor Presidente, inviterei a rivedere il parere espresso su questo emendamento.
Ci terrei a rilevare come in linea generale l'articolo 1 si caratterizzi per una previsione normativa in materie di competenza concorrente regionale, nella quale i meccanismi di raccordo o di intesa con le regioni non sono adeguati, in quanto anche laddove si prevede l'intesa con le regioni e le province autonome lo Stato introduce tuttavia meccanismi di superamento dell'eventuale mancata intesa, non coerenti con il principio costituzionale di leale collaborazione.
Per quanto riguarda la provincia autonoma di Trento va ricordato che l'articolo 117 e l'articolo 118 della Costituzione, in combinato disposto con l'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, attribuiscono alla provincia la potestà legislativa concorrente in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia e la correlativa potestà amministrativa.
Se poi prendiamo in considerazione le norme di attuazione che definiscono l'assetto statutario, in particolare per quanto riguarda l'energia, possiamo notare che nel decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977, l'articolo 1 trasferisce alle province autonome le funzioni in materia di energia esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato, sia per il tramite di enti e istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale e precisa che le funzioni relative alla materia dell'energia concernono le attività di ricerca, produzione, stoccaggio, conservazione, trasporto e distribuzione di qualunque forma di energia.
Con riferimento alle funzioni riservate allo Stato dalla predetta normativa di attuazione statutaria, il comma 4 dell'articolo 1 prevede comunque il parere obbligatorio delle province autonome, ai sensi dell'articolo 14, primo comma, dello statuto speciale.
Infine gli articoli 2 e 4 del decreto legislativo n. 266 del 1992 dispongono in relazione ai rapporti tra fonti normative statali, nonché funzioni statali, e l'ordinamento provinciale; in particolare, per quanto riguarda la previsione di attività amministrative dei commissari straordinari, l'articolo 4 esclude che la legge possa attribuire agli organi statali, nelle materie di competenza propria delle province autonome, funzioni amministrative, comprese quelle di vigilanza, di polizia amministrativa e di accertamento di violazioni amministrative diverse da quelle spettanti allo Stato, secondo lo statuto speciale e le relative norme di attuazione.
Alla luce di quanto sopra rappresentato, al fine di rendere compatibile la specifica disposizione in materia di energia, di cui al decreto-legge in oggetto, con il predetto assetto statutario delle competenze, propongo quindi di sopprimere tutti i riferimenti diretti alle province autonome.Argomenti:Trentino e Autonomia, In Parlamento, Energia